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Crowdfunding allargato anche alle normali srl

Crowdfunding allargato anche alle “normali” srl. Il ricorso allo speciale strumento per la raccolta di capitali finora riservato alle spa e alle start up innovative, potrà essere utilizzato anche dalle srl ordinarie tipicamente caratterizzate da una forte carenza di mezzi che ne preclude il ricorso al credito alternativo a quello bancario e finora autorizzate ad approvvigionarsi sui mercati finanziari soltanto se consentito da specifiche leggi speciali.



In deroga a quanto previsto dall'art. 2468, comma 1, del codice civile, la possibilità di offrire al pubblico le quote di partecipazione nelle srl per reperire risorse finanziarie attraverso le piattaforme di crowdfunding è prevista dal decreto legislativo 10/3/2023, in Gazzetta ufficiale del 24 marzo, recante l'attuazione del regolamento Ue 2020/1503 relativo ai fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese, che modifica il regolamento Ue 2017/1129 e la direttiva Ue 2019/1937.

La possibilità di reperire finanziamenti per le srl ordinarie attraverso le piattaforme di crowdfunding avverrà con metodologie snelle e semplificate, affidate a intermediari abilitati alla prestazione dei servizi di investimento ovvero i c.d. fornitori di servizi di crowdfunding (generalmente banche e società finanziarie abilitate).

Le autorità nazionali competenti degli atti delegati e dalle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione del predetto regolamento 2020/1503, che disciplina tra l'altro l'attività dei fornitori di servizi di crowdfunding per le imprese, sono la Consob e la Banca d'Italia.

Tali operatori svolgono un ruolo fondamentale nell'intermediazione finanziaria in quanto devono valutare se i servizi finanziari che vengono offerti siano appropriati per i potenziali investitori (fornendo informazioni circa il progetto dell'investimento e i rischi ad esso legati, ecc.).

A loro carico per la non corretta applicazione delle regole potrà essere comminata una sanzione pecuniaria fino a cinquecentomila euro.


Il crowdinvesting si risolve nella sottoscrizione online di una partecipazione al capitale sociale delle società che i singoli investitori intendono finanziare.


La possibilità di utilizzare questa forma di finanziamento ha rappresentato nel 2012 una esclusiva delle start up innovative, ma nel 2015 si è avuto un ampliamento della platea delle società cui è consentito raccogliere capitali online tramite l'estensione di tale possibilità alle pmi innovative.


Il crowdfunding nelle srl. - Con l'introduzione del comma 70 all'art. 1 della legge di stabilità 2017 e con la “correzione” contenuta nel comma 1 dell'art. 57 del dl 50/2017, il legislatore ha chiarito che il crowdfunding può essere esteso anche alle Pmi costituite in forma di srl (e pertanto non più solo a quelle costituite in forma di spa). In deroga a quanto previsto dall'art. 2468, comma 1, c.c. secondo il decreto legislativo le quote di partecipazione in srl possono costituire oggetto di offerta di crowdfunding anche attraverso le apposite piattaforme e nei limiti previsti dal regolamento 2020/1503. In altri termini, tali quote possono essere sottoscritte dagli investitori che però devono essere messi in condizione di investire nel progetto di finanziamento attraverso una apposita comunicazione (descrizione tecnica dell'operazione) che presenti sufficienti informazioni sulle condizioni dell'offerta.

Tale comunicazione deve essere predisposta dai fornitori di servizi di crowdfunding.


Tra le semplificazioni previste dal decreto legislativo, l'esecuzione di sottoscrizioni, acquisti e alienazioni di strumenti finanziari emessi da srl, ovvero di quote rappresentative del loro capitale, il venir meno dell'obbligo della stipulazione di un contratto scritto nei casi in cui:

  • la sottoscrizione può essere effettuata per il tramite di intermediari abilitati alla prestazione di uno o più dei servizi di investimento;

  • l'alienazione delle quote da parte di un sottoscrittore o del successivo acquirente avviene mediante semplice annotazione del trasferimento nei registri tenuti dall'intermediario.

Tali operatori (generalmente banche e società finanziarie abilitate) svolgono un ruolo fondamentale nelle operazioni di crowdfunding in quanto devono valutare se i servizi che vengono offerti siano appropriati per i potenziali investitori (chiedendo informazioni circa l'esperienza, gli obiettivi di investimento, la situazione finanziaria e la comprensione di base dei rischi legati all'investimento in generale).


Sarà la Banca d'Italia l'autorità competente a disciplinarne l'operato e ad assicurare l'osservanza degli obblighi imposti dal regolamento.


Gli investitori - Qualora l'investitore decida di aderire all'offerta al pubblico delle partecipazioni nella srl deve conferire mandato agli intermediari incaricati affinché questi:

  1. effettuino l'intestazione delle quote in nome proprio e per conto dei sottoscrittori, tenendo adeguata evidenza dell'identità degli stessi e delle quote possedute;

  2. rilascino, a richiesta del sottoscrittore o del successivo acquirente, una certificazione comprovante la titolarità delle quote che è nominativamente riferita al sottoscrittore, non è trasferibile a terzi e non costituisce valido strumento per il trasferimento della proprietà delle quote;

  3. consentano ai sottoscrittori che ne facciano richiesta di alienare le quote (che avviene mediante semplice annotazione del trasferimento nei registri tenuti dall'intermediario);

  4. accordino ai sottoscrittori e ai successivi acquirenti la facoltà di richiedere, in ogni momento, l'intestazione diretta a sé stessi delle quote di loro pertinenza.

L'esecuzione di sottoscrizioni, acquisti e alienazioni di strumenti finanziari emessi da srl ovvero di quote rappresentative del loro capitale, non necessita della stipulazione di un contratto scritto (in determinati casi).


Sistema sanzionatorio - Nei confronti dei fornitori di servizi di crowdfunding, in caso di inosservanza delle disposizioni del regolamento 2020/1503 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 fino a euro 500.000.


Se il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione è superiore ai predetti importi, la sanzione amministrativa è elevata fino al doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto.

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