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Fasce di rispetto stradale fuori dai centri abitati: art. 26 D.P.R. 495/1992  

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Il Codice della Strada, tramite il regolamento, ha operato una netta distinzione per effettuare interventi edilizi nelle fasce di rispetto stradali, in base al loro collocamento interno o esterno ai centri abitati. Pertanto si ricalca la distinzione dello stesso regolamento emanato con D.P.R. 495/1992, comprensivo delle modifiche del D.P.R. 610/1996 nella versione vigente ad oggi 24 settembre 2018.

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Per prima cosa si riporta la classificazione generale delle tipologie di strade secondo il vigente art. 2 comma 2 del Codice della Strada (versione  settembre 2018), in quanto le successive definizioni delle fasce di rispetto sono scritte in funzione di queste classificazioni. 

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Classificazione delle tipologie di strade.  

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Le strade sono classificate, riguardo alle loro caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali, nei seguenti tipi: 

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A – Autostrade; 

B – Strade extraurbane principali; 

C – Strade extraurbane secondarie; 

D – Strade urbane di scorrimento; 

E – Strade urbane di quartiere; 

F – Strade locali; 

F-bis Itinerari ciclopedonali. 

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Fuori dai centri abitati, come delimitati ai sensi dell’articolo 4 del codice, le distanze dal confine stradale, da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli ampliamenti fronteggianti le strade, non possono essere inferiori a: 

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60 m per le strade di tipo A; 

40 m per le strade di tipo B; 

30 m per le strade di tipo C; 

20 m per le strade di tipo F, ad eccezione delle “strade vicinali” come definite dall’articolo 3, comma 1, n. 52 del codice; 

10 m per le “strade vicinali” di tipo F. 3. 

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Fuori dai centri abitati, come delimitati ai sensi dell’articolo 4 del codice, ma all’interno delle zone previste come edificabili o trasformabili dallo strumento urbanistico generale, nel caso che detto strumento sia suscettibile di attuazione diretta, ovvero se per tali zone siano già esecutivi gli strumenti urbanistici attuativi, le distanze dal confine stradale, da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli ampliamenti fronteggianti le strade, non possono essere inferiori a: 

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30 m per le strade di tipo A; 

20 m per le strade di tipo B; 

10 m per le strade di tipo C.

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